La Camera, con il DDL Semplificazione, introduce all’articolo 19 una disciplina organica dell’attività di consulente chimico di porto.
Attraverso il nuovo articolo 116-bis del Codice della Navigazione sono definite, con norma primaria, l’attività del consulente chimico di porto, fino ad oggi regolamentata da una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – oggetto di contenzioso negli ultimi anni – , i requisiti per l’accesso e le modalità di esercizio della professione.
